D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – Regolamento di attuazione dell’art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti;
Decreto Legislativo 28 agosto 2008 n. 134, convertito con la legge n. 166/2008 disciplinante gli adempimenti inerenti gli assegni circolari prescritti
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
In sintesi il Regolamento prevede che:
– Sono considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro e di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, dossier titoli, etc.), di importo superiore a euro 100,00, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto, o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
– Al verificarsi delle suddette condizioni, l’intermediario è tenuto ad avvisare il cliente – mediante l’invio di una lettera raccomandata A.R. per i rapporti nominativi o mediante la pubblicazione di appositi avvisi presso i locali della Banca e sul proprio sito Internet per i rapporti al portatore – e ad invitarlo ad effettuare un’operazione o movimentazione sul rapporto (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto) entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della comunicazione/esposizione dell’avviso;
– Decorso il suddetto termine, senza alcuna operazione o movimentazione del rapporto da parte del titolare, o di terzi da questo delegati, il deposito “dormiente” si considera estinto e le somme ed i relativi valori depositati saranno trasferiti ad un Fondo pubblico costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (il fondo di cui all’art. 1 comma 343 della L. 266/2005);
– Prima del riversamento delle somme al Fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il cliente ha diritto di reclamare, nei confronti della Banca, le somme relative ai rapporti estinti ed ottenerne la restituzione.
A tal proposito, si invitano i Signori clienti, legittimi titolari/portatori dei rapporti contrattuali/titoli di deposito, riportati negli avvisi di seguito elencati, ad impartire disposizioni su detti rapporti entro il termine di 180 giorni dalla data dei relativi avvisi, pena l’estinzione degli stessi.
Inoltre, con il Decreto Legislativo 28 agosto 2008 n. 134, convertito con la legge n. 166/2008, entrato in vigore il 28 ottobre 2008, sono stati previsti ulteriori adempimenti in capo agli intermediari in materia di rapporti “dormienti”. In particolare, tale provvedimento prevede che l’intermediario comunichi al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco degli assegni circolari prescritti, ossia non riscossi entro tre anni dalla data di emissione, e trasferisca i relativi importi al Fondo (di cui al comma 343 dell’art. 1 della legge del 23 dicembre 2005, n. 266) entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.